Costituzione in mora e indennizzi - Le Reti
Costituzione in mora e indennizzi
(disciplinato dal REMSI – Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, Allegato alla delibera 311/2019 dell’ARERA)
Sollecito
In caso di morosità dell’utente finale, Lereti (o Gestore), trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, invia al medesimo utente un primo sollecito di pagamento, anche via PEC, indicante:
- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui sotto;
- le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione;
- i recapiti del Gestore ai quali l’utente possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato o in quanto è stata richiesta al Gestore medesimo rateizzazione del pagamento.
Costituzione in mora
Lereti provvederà all’invio della comunicazione di costituzione in mora, decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC, contenente:
- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi;
- le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento, ovvero tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio;
- le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura,
- il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico descritte nei successivi paragrafi;
- i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
- è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, o è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali superiori a 50 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.4 del REMSI;
- è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile*
(*utente finale non disalimentabile: utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico o utenze ad uso pubblico non disalimentabili.)
Rateizzazione
Il gestore garantisce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
L’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.
Il piano di rateizzazione indicherà la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
- il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora;
- qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l’avvenuto pagamento, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso all’utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
Indennizzi
Il Gestore corrisponde all’utente un indennizzo pari a euro 30 nel caso in cui:
- la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.5 del REMSI;
- la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente un indennizzo pari a euro 10 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
- non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
- non sia stato inviato il sollecito di pagamento.
Il Gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.
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